Il
Presidente della Repubblica Italiana
, nel
sistema politico italiano
, e il
capo dello Stato
italiano, rappresentante dell'
unita nazionale
. Il
Presidente della Repubblica
si configura come un potere ≪neutro≫, ovvero posto al di fuori della
tripartizione dei poteri
(
legislativo
,
esecutivo
o
giudiziario
). Svolge una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla
Costituzione italiana
, di cui e garante.
[1]
Il Presidente della Repubblica e un
organo costituzionale
. E eletto dal
Parlamento in seduta comune
integrato dai delegati delle
Regioni
(tre consiglieri per regione, eletti dai
Consigli regionali
, con l'eccezione della
Valle d'Aosta
che ne elegge uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni (mandato presidenziale). La Costituzione stabilisce che puo essere eletto presidente chiunque, con
cittadinanza italiana
, abbia compiuto i cinquanta anni di eta e goda dei
diritti civili
e
politici
.
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica e il
Palazzo del Quirinale
(sull'
omonimo colle
di
Roma
), che, per
metonimia
, indica spesso la stessa presidenza.
Dal 2015 la carica piu alta dello Stato e ricoperta da
Sergio Mattarella
.
La figura
Requisiti ed eleggibilita
Ai sensi dell'
art. 83
della
Costituzione
:
≪Il Presidente della Repubblica italiana e eletto dal
Parlamento
in
seduta comune
dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione
eletti dal
Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta
ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.≫
I requisiti di eleggibilita, contenuti nel primo comma dell'art. 84 della Costituzione, sono:
[2]
La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilita con qualsiasi altra carica.
[2]
L'elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del
Presidente della Camera dei deputati
e la
Camera dei deputati
e la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avra luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono
prorogati
i poteri del presidente in carica.
[3]
Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualita tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.
[4]
La previsione di una
maggioranza qualificata
per i primi tre scrutini e di una
maggioranza assoluta
per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica
[4]
e un mutamento dei
quorum
deliberativi (ipotizzato in sede di
revisione costituzionale
) e stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.
[5]
Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.
[4]
Durata e scadenza
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.
[4]
La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La
Costituzione Italiana
non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato puo essere interrotto per:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilita.
I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovra aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.
[3]
Ad oggi nessun mandato e stato interrotto per colpevolezza o decadenza, ne alcun presidente e venuto a mancare durante l'esercizio della carica. Invece, si e assistito a casi di dimissioni volontarie: il primo fu
Antonio Segni
, dimessosi in seguito a grave malattia (ebbe una
trombosi
cerebrale durante un acceso colloquio con
Giuseppe Saragat
? che sarebbe stato il suo successore diretto ? e
Aldo Moro
, e ne fu accertato l'impedimento temporaneo), a cui fecero seguito
Giovanni Leone
(in seguito allo
scandalo Lockheed
, sei mesi prima della scadenza naturale),
Francesco Cossiga
(in disaccordo con la situazione politica, due mesi prima della scadenza naturale) e
Giorgio Napolitano
(per difficolta dovute all'eta; Napolitano all'epoca aveva quasi 90 anni). Il caso di Segni e tra l'altro singolare, poiche non si arrivo mai a dichiararne l'impedimento permanente: egli anticipo i tempi firmando le dimissioni.
E usuale l'esercizio delle
dimissioni di cortesia
, ossia quella prassi per cui il presidente uscente, in seguito all'elezione del suo successore, firma le dimissioni con pochi giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, cosi da facilitare la successione; tale prassi e stata applicata dai presidenti
Sandro Pertini
per Cossiga,
Oscar Luigi Scalfaro
per Ciampi,
Carlo Azeglio Ciampi
per Napolitano, e Napolitano per accelerare l'inizio del suo secondo mandato.
[6]
I restanti mandati (
Enrico De Nicola
,
Luigi Einaudi
,
Giovanni Gronchi
e Saragat) raggiunsero invece il loro termine naturale.
Nella storia si e assistito a due casi di conferma del mandato del presidente uscente, e allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per piu di un mandato: il 20 aprile
2013
, infatti, le Camere hanno votato la
rielezione
del presidente uscente
Giorgio Napolitano
;
[7]
il 29 gennaio
2022
Sergio Mattarella
e stato anch'egli
rieletto
per un secondo mandato.
[8]
Presidente supplente
In tutti quei casi in cui il presidente della Repubblica non possa adempiere alle proprie funzioni, esse vengono assunte temporaneamente dal
presidente del Senato
.
[9]
Le motivazioni per cui un presidente non possa adempiere alle proprie funzioni sono molteplici: motivi di salute, sospensione temporanea dalla carica disposta dalla
Corte costituzionale
, o anche viaggi di Stato all'estero.
Presidente emerito
Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il titolo onorifico di
presidenti emeriti della Repubblica
(
istituita con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 e del 25 settembre 2001
[
senza fonte
]
) e assumono la carica, salvo rinuncia, di
senatore di diritto e a vita
[10]
.
Funzioni
Attribuzioni presidenziali
La Costituzione, oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unita del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale
tripartizione dei poteri
dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:
- in relazione alla rappresentanza esterna:
- accreditare e ricevere funzionari diplomatici
(art. 87 Cost.)
;
- ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'
art. 80
, previa autorizzazione delle Camere
(art. 87)
;
- dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere
(art. 87)
;
- in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
- in relazione alla funzione legislativa e normativa:
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi
(art. 87)
;
- promulgare
le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere
(art. 73)
;
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non piu esercitabile se le Camere approvano nuovamente)
(art. 74)
;
- emanare i
decreti-legge
, i
decreti legislativi
e i
regolamenti
adottati dal governo
(art. 87)
;
- indire i
referendum
(art. 87)
e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;
[11]
- in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
- in relazione all'esercizio della giurisdizione:
Conferisce inoltre le
onorificenze della Repubblica Italiana
tramite
decreto presidenziale
(art. 87)
.
La controfirma degli atti presidenziali
La Costituzione (
art. 89
) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere
controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui cio viene previsto dalla
legge
(come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).
Come stabilisce
l'art. 90
della Costituzione, il presidente non e responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui puo essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilita, principio che discende dall'irresponsabilita regia nata con le monarchie costituzionali e gia presente in Italia nello
Statuto Albertino
(per il quale il Re era persona sacra e inviolabile), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilita: il ministro che partecipa, firmando, all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisse un illecito.
La
controfirma
assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarita formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore
decisionale
, nel secondo quella del presidente accerta la legittimita dell'atto e quella del ministro ha valore
decisionale
.
Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
Un conflitto in merito alla titolarita del potere di grazia e al ruolo del
ministro della giustizia
sorse tra il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi
e il guardasigilli
Roberto Castelli
: nel maggio 2006 la
Corte costituzionale
ha stabilito che il potere di concedere la grazia e prerogativa presidenziale e che il ministro della giustizia e tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.
Responsabilita
Al fine di garantire la sua autonomia e liberta, come si e visto, e riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilita per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'
alto tradimento
(cioe l'intesa con Stati nemici) o l'attentato alla Costituzione (cioe una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).
In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facolta di sospenderlo in via cautelare.
Nella storia repubblicana si e giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il presidente
Cossiga
e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare.
[12]
Per quanto riguarda Cossiga, tale dichiarazione giunse quando il settennato si era gia concluso. Per eventuali reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente e responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, pero, una parte della dottrina ritiene esista improcedibilita in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente
Oscar Luigi Scalfaro
(sotto accusa per
peculato
), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.
Il presidente della Repubblica puo dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varra l'ordinaria responsabilita giuridica. In particolare, se e difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si puo invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio per un incidente stradale.
Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in
Assemblea Costituente
da
Umberto Terracini
) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui e accusato, pena l'ammissione di un privilegio incompatibile con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina e pero favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo comunque le dimissioni del Capo dello Stato, ma solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.
Il cosiddetto "
lodo Schifani
" (legge n. 140/2003) disponeva che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime: ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Questa legge e stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2004, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "
Lodo Alfano
", e stato proposto e approvato nel 2008, durante la
XVI Legislatura
, e anch'esso dichiarato illegittimo con la sentenza n. 262/2009
[13]
per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.
[14]
[15]
La
moral suasion
Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative a essi conferite e emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo piu in ombra nelle fasi di stabilita politica. Tra tali prerogative, il potere di rinvio - connesso alla funzione di
promulgazione
delle leggi - e uno degli strumenti piu utili allo scopo.
La
moral suasion
[16]
sotto la presidenza
Ciampi
si esercito facendo conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle Camere innanzi a disegni di legge di dubbia costituzionalita (...). Piu frequentemente il potere di rinvio previsto dall'art. 74 Cost. non venne esercitato grazie a un accordo tra gentiluomini in virtu del quale venivano apportate delle modifiche in corso d’opera, previamente concordate fra gli organi tecnici del Quirinale e di Palazzo Chigi. Non si trattava di una procedura del tutto inedita, dato che gia
Einaudi
- il cui pensiero era ben noto a Ciampi che ne aveva letto
Le Prediche inutili
- aveva fatto valere le sue perplessita su disegni di legge di iniziativa governativa in sede di autorizzazione per la relativa presentazione al Parlamento.
[17]
In stretta connessione con quest'approccio "interventista" e emersa anche la critica, rara in passato, alla natura
super partes
del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente
Giorgio Napolitano
, affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non e una finzione, e la garanzia di moderazione e di unita nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Cio non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Cosi come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne e fatto condizionare".
[18]
Elenco dei presidenti della Repubblica Italiana
La Presidenza della Repubblica
Al pari degli altri organi costituzionali, anche la presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Questi uffici - eredi della
Real Casa
- sono riuniti nel
Segretariato generale della Presidenza
, al cui vertice e posto il segretario generale, nominato e revocato dal presidente in carica, e coadiuvato da due vice segretari generali.
Direttori degli uffici sono i consiglieri del Presidente.
Segretari generali della presidenza della Repubblica
Consiglieri della presidenza della Repubblica Italiana
- Consigliere per gli affari giuridici e relazioni costituzionali
- Consigliere diplomatico
- Consigliere per gli affari militari
- Consigliere per gli affari del
Consiglio supremo di difesa
- Consigliere per gli affari dell'amministrazione della Giustizia
- Consigliere per gli affari finanziari
- Consigliere per gli affari interni e per i rapporti con le Autonomie
- Consigliere per l'Informazione e alla partecipazione sociale
- Consigliere per la stampa e la comunicazione
Consiglieri per la stampa e la comunicazione
I consiglieri per la stampa e la comunicazione sono anche direttori dell'ufficio stampa del Quirinale. Fino al 30 ottobre 1985 l'incarico era di capo del Servizio stampa.
Stanziamenti e bilancio per la presidenza della Repubblica
Il valore aggregato degli stanziamenti per la presidenza della Repubblica e contabilizzato in un'apposita voce di
costo
nel
bilancio dello Stato
. A differenza di organi paragonabili di altri stati, gli stanziamenti per la presidenza della Repubblica italiana includono le pensioni del personale in quiescenza. Al netto dei trattamenti pensionistici (oltre 90 milioni), gli stanziamenti sono in linea con quelli di altri paesi europei. Inoltre, la presidenza della Repubblica italiana mantiene un patrimonio artistico di eccezionale valore, peraltro reso fruibile al pubblico.
[19]
Di seguito, si riporta il totale degli stanziamenti per la presidenza della Repubblica, in milioni di euro:
- 140 nel 2001
- 167 nel 2002
- 183 nel 2003
- 195 nel 2004
- 210 nel 2005
- 217 nel 2006
- 224 nel 2007
- 228 nel 2008
- 231 nel 2009
- 228 nel 2010
- 228 nel 2011
[20]
- 228 nel 2012
[21]
- 228 nel 2013
[22]
- 228 nel 2014
[23]
- 224 nel 2015
[24]
- 224 nel 2016
[25]
- 224 nel 2017
[26]
- 224 nel 2018
[27]
- 224 nel 2019
[28]
- 224 nel 2020
[28]
- 224 nel 2021
[28]
- 224 nel 2022
[28]
- 224 nel 2023
[28]
Residenze ufficiali
Formalmente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana e il
palazzo del Quirinale
, tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo, usandolo piu che altro come ufficio. Infatti
Giovanni Gronchi
fu il primo presidente che nel
1955
non si trasferi stabilmente con la famiglia nel palazzo del Quirinale, come fece anche
Sandro Pertini
nel
1978
. La tradizione di abitare al Quirinale e stata ripresa dal presidente
Oscar Luigi Scalfaro
a meta del suo mandato ed e poi proseguita con i suoi successori.
Il presidente della Repubblica ha a disposizione anche la
tenuta presidenziale di Castelporziano
, anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed e stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della monarchia.
Una terza residenza del presidente e
villa Rosebery
, situata a
Napoli
e utilizzata in occasione delle visite in quella citta, ma principalmente come residenza estiva.
Voli di Stato
Quando il Presidente effettua un volo di Stato,
l'aeromobile
utilizzato, solitamente fornito dal
31º Stormo
dell'
aeronautica militare
, assume l'identificativo IAM9001.
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