La
sponsio
(dalla stessa radice del verbo greco σπ?νδω,
spend?
, "fare libagioni") costituisce una forma di
giuramento
compromissorio valente nella
societa romana
sia in ambito giuridico che religioso e la base attraverso cui si sono sviluppate le
obbligazioni
in senso moderno.
[1]
Inizialmente sulla base di Varrone (
Lingua lat.
6,69) e
Valerio Flacco
(
Fest.
440) gli si attribui origine latina da
sponte
(
spontaneamente
), ma i linguisti moderni (Ernout et Meillet; Walde-Hofman) ritrovano la radice del termine proprio nel greco
spendo
per quanto riguarda la sua valenza religioso-sacrale, poiche indicante l'atto di offerta agli dei di materiali liquidi come vino e latte. La
sponsio
venne utilizzata difatti per gli scopi piu vari (come promessa di matrimonio, come modalita di trasferimento o acquisto di merce o denaro, nei trattati internazionali ecc.) per via della sua ecletticita e plurivalenza, caratteristiche che gli permisero di sopravvivere ad altri tipi di obbligazione come i
nexi
e nello stesso tempo di far sorgere la prima
obligatio
in senso puro conosciuta dai romani. Si pensa inoltre che la
sponsio
originariamente, visto il suo carattere sacro (e per questo la derivazione greca risulterebbe corretta), fosse affiancata da un'invocazione alla divinita, quale testimone dell'atto di giuramento che si stava compiendo, affinche si potesse ottenerne la protezione.
La
sponsio
si svolgeva attraverso un atto di richiesta del futuro
creditore
nei confronti dell'altro, lo
sponsor
, di una determinata "prestazione" (il termine per il periodo in questione e anacronistico), il quale si impegnava a far si che il primo riuscisse ad ottenerla, anche se non propriamente da lui, vincolandosi a quest'ultimo mediante un
dare oportere
, ossia una necessita sia materiale che psicologica di realizzare la promessa affinche il vincolo si spezzasse.
[2]
Se questo non accadeva, se cioe lo
sponsor
mancava di realizzare la "prestazione", esso era soggetto alla
manus iniectio
da parte del creditore, il quale pero, prima di ricorrere all'azione esecutiva doveva accertare l'esistenza del vincolo dello
sponsor
davanti a un giudice. Venne istituita infatti dalle
XII Tavole
la
legis actio per iudicis arbitrive postulationem
, la quale aveva tra le sue funzioni, quella di determinare l'esistenza del vincolo della
sponsio
. Una volta provato che il vincolo era presente il creditore poteva procedere con la
manus iniectio
e convertire il
dare oportere
in un asservimento corporale, scaduto il termine posto dal "Trinundium".
Nel caso in cui lo
sponsor
non riuscisse a far ottenere da se la "prestazione" al creditore, poteva vincolarsi attraverso una seconda
sponsio
(che prendera il nome di
adpromissio
) ad un
garante
, il quale eseguita la prestazione al posto del primo aveva il diritto di pretendere, poi, dallo
sponsor
principale un risarcimento. Se questo non perveniva allo
sponsor
garante questi poteva praticare direttamente la
manus iniectio
sul "suo creditore" (lo
sponsor
principale) senza alcun accertamento del vincolo mediante
l.a.p.i.p.,
come se questo fosse gia stato giudicato. Altra variante della
sponsio
era l'
adstipulatio
con cui un secondo creditore (l'
adstipulator
) poteva vincolare uno
sponsor
soggetto a un altro creditore attraverso una
sponsio
adiacente a quella gia instaurata prima, pretendendo la stessa "prestazione" e avendo gli stessi diritti del creditore precedente, raddoppiando di conseguenza la "prestazione" da parte dello
sponsor
.
L'adempimento dell'obbligo nei confronti del creditore non era abbastanza per far si che il vincolo da
sponsio
potesse cessare. Esisteva difatti un atto speculare alla
sponsio
che faceva si che il soggetto fino ad allora vincolato fosse di seguito libero da tale vincolo provando che la "prestazione" era stata eseguita. Lo
sponsor
chiedeva al creditore se la "prestazione" era da lui stata compiuta, se cioe il creditore aveva ottenuto quel che aveva chiesto, il quale poteva rispondere semplicemente
habeo
. Tale atto prese il nome di
acceptilatio
. Tuttavia abbiamo conferma che in epoca classica l’
acceptilatio
non aveva piu questa funzione.
[3]
- Matteo Marrone,
Manuale di diritto privato romano
, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004,
ISBN
88-348-4578-1
.
- Andrea Lovato, Salvatore Puliatti e Laura Solidoro Maruotti,
Diritto privato romano
, Torino, G. Giappichelli Editore, 2014,
ISBN
9788834848494
.