L'
obbligo di rettifica
e il corrispettivo
diritto di chiedere la rettifica
e un obbligo previsto da molti ordinamenti giuridici a carico dei
giornalisti
e di altre figure assimilate. Consiste nella pubblicazione di una dichiarazione scritta da chi si ritiene danneggiato da notizie erronee pubblicate da una
testata giornalistica
o da un'
agenzia di stampa
.
Nel diritto italiano la pubblicazione della rettifica e obbligatoria a termini di legge. L'obbligo e previsto dalle seguenti norme:
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (art. 8)
[1]
,
Legge sulla stampa
;
- Legge 3 febbraio 1963 n. 69 (art. 2), istitutiva dell'
Ordine dei giornalisti
;
- D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (art. 32-quinquies)
[2]
, testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Nell'ordinamento italiano i soggetti che si ritengono offesi possono chiedere la rettifica sia di notizie errate e contrarie a verita, sia di notizie ritenute lesive della propria dignita, anche se veritiere.
Obbligo di rettifica e risarcimento per diffamazione
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Secondo la Cassazione
[3]
l'adempimento dell'obbligo di rettifica puo portare non solo a limitare, ma anche a togliere il contenuto della domanda di risarcimento danni per
diffamazione a mezzo stampa
.