La
legge delle guarentigie
e un provvedimento legislativo del
Regno d'Italia
, promulgato il 13 maggio
1871
, che regolo i rapporti tra Stato italiano e
Santa Sede
fino al
1929
, quando furono conclusi i
Patti Lateranensi
.
All'indomani della
presa di Roma
(1870) e dell'insediamento del governo italiano nell'Urbe, il ministro di Grazia, Giustizia e Culti del
governo Lanza
,
Matteo Raeli
, ebbe l'incarico di redigere una legge per disciplinare i rapporti tra il
Regno d'Italia
e la
Santa Sede
, che venne per brevita definita ≪legge delle guarentigie≫ (garanzie) e che fu licenziata dal
parlamento
il 13 maggio
1871
, con il n.214 e con il titolo
Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa
.
La legge constava di diciannove articoli e si divideva in due parti.
La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui venivano garantite l'inviolabilita della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio
guardie armate
a difesa dei palazzi
vaticani
,
Laterano
,
Cancelleria
e
Palazzo Pontificio
di Castel Gandolfo; tali immobili erano esentati dalla giurisdizione delle leggi italiane, assicurava liberta di comunicazioni postali e telegrafiche e il diritto di rappresentanza diplomatica. Infine si garantiva, con l'articolo 4 della legge, un introito annuo di 3 225 000
lire
(pari a circa 15,7 milioni di
euro
del 2021)
[1]
per il mantenimento del
pontefice
, del
Sacro Collegio
e dei palazzi apostolici.
La seconda parte regolava i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, garantendo a entrambi la massima pacifica indipendenza; inoltre al clero veniva riconosciuta illimitata liberta di riunione e i
vescovi
erano esentati dal giuramento al Re.
Al momento dell'approvazione della legge, lo Stato italiano e la Santa Sede non avevano rapporti bilaterali;
Pio IX, che si era chiuso nei palazzi vaticani dichiarandosi prigioniero politico in seguito alla
breccia di Porta Pia
, considero le norme un atto unilaterale dello Stato italiano e pertanto lo dichiaro inaccettabile. Il 15 maggio 1871, ovvero due giorni dopo l'approvazione della legge, il pontefice emano l'
enciclica
"
Ubi nos
", con la quale veniva ribadito che il potere spirituale non poteva essere considerato disgiuntamente da quello temporale. La legge, inoltre, incontro l'opposizione tanto dei clericali quanto dei
giurisdizionalisti
(i quali, pero, riuscirono a strappare qualche concessione, giacche i beni riconosciuti in godimento al Pontefice rimanevano comunque parte dei beni indisponibili dello
Stato
italiano), anche perche conservo il
placet
governativo sulle nomine dei vescovi, dei parroci e, in genere, di tutti gli uffici ecclesiastici, eccetto quelli delle diocesi di
Roma
e delle sedi suburbicarie.
All'intransigenza di Pio IX, che defini la legge un "
mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria
", lo Stato rispose con altrettanta intransigenza, sollecitato dalla sinistra (ispirata ai principi dell'
anticlericalismo
) la quale ottenne che fossero soppresse tutte le facolta di
Teologia
dalle universita italiane e che i seminari fossero sottoposti a controllo statale.
I rapporti Chiesa-Stato italiano andarono peggiorando quando, nel
1874
, la Curia romana giunse a vietare esplicitamente ai cattolici, con la formula del "
non expedit
" ("
non conviene
"), la partecipazione alla vita politica. Nel 1905, un’ala del parlamento italiano riteneva che ormai la dotazione annua prevista dalla legge
[2]
fosse prescritta, ma i giuristi cattolici dell’epoca e, soprattutto, il gesuita P. Salvatore Brandi e Mons.
Nazareno Patrizi
, diedero vita ad una serie di pubblicazioni di diritto pubblico in favore della Santa Sede
[3]
.
Mons.
Nazareno Patrizi
, nel suo
La dotazione imprescrittibile e la legge delle guarentigie
, un testo commissionatogli da
Pio X
, per tramite dello stesso padre Salvatore Brandi
[4]
, espose la necessita delle guarentigie come dovere non solo legale, ma morale del governo italiano nei confronti del Romano Pontefice, al quale erano stati tolti i beni della stessa Santa Sede, che amministrava e nella quale egli per la natura stessa del suo incarico s'immedesima
[5]
. Il parlamento italiano mantenne la dotazione annua ed i privilegi annessi alla legge delle guarentigie e, nel 1929, la situazione si sarebbe compiutamente risolta mediante il Concordato tra S. Sede ed Italia.
Nell'eta
giolittiana
il divieto di votare sarebbe stato eliminato progressivamente, fino al completo rientro dei cattolici "
come elettori e come eletti
" nella vita politica italiana, ad opera di
Benedetto XV
in occasione delle elezioni del 1919.
In questo senso il Parlamento intese fare concessioni che pero potevano essere revocate in qualsiasi momento.
[6]
Giovanni Giolitti vedeva nella legge
Visconti Venosta
e di
Bonghi
≪il
non plus ultra
della perfezione giuridica, il massimo dell'equilibrio e del realismo: uno strumento che consentiva di evitare ritorni clericali come ondate anticlericali, (...). Legge, quella delle guarentigie, che rispecchiava il senso del liberalismo da cui Giolitti era animato, il senso concreto e operoso della storia come soluzione di problemi e non come fissazione di mete, della storia come paziente ricerca di compromessi e non come antologia di conquiste, della storia saggia e canuta dove un anno vuoto vale piu di un anno di sciagure, dove un nodo sciolto vale piu di un'imposizione forzosa, dove un onesto incontro a mezza strada prevale su un'ostentata e malsicura vittoria≫.
[7]
- ^
L'introito annuo, rivalutato secondo i coefficienti dell'
Istituto nazionale di statistica
per il periodo 1871-2012 (ultimo anno disponibile, coefficiente 8 705,709) risulta pari a 28,076 miliardi di lire, 14,5 milioni di euro. Vedi:
coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati in valori del 2012 - Istat.it
Archiviato
il 25 settembre 2013 in
Internet Archive
..
- ^
Cf.
Legge 13 maggio 1871, n. 214
, in materia di “Guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato”.
- ^
La legge cui faceva ricorso il parlamento italiano era quella in materia di “Prescrizione trentennale e quinquennale”, artt. 2135, 2136 e 1244. Inoltre, cf. S. Brandi,
La dotazione della Santa Sede secondo la legge delle guarentigie
, ne “La Civilta Cattolica” 55 (1904, IV), p. 396. Salvatore Maria Brandi (Napoli, 12 maggio 1852 ? Napoli, 5 settembre 1915). Gesuita, fu direttore della rivista “La Civilta Cattolica” dal 1905 al 1913.
- ^
Cf. A.S.V.,
Segr. Stato
, anno 1941,
Onorificenze
, prot. 4860.
- ^
Cf. N. Patrizi,
La dotazione imprescrittibile e la legge delle guarentigie
, Roma 1905, p. 26.
- ^
Fausto Fonzi
,
I cattolici e la societa italiana dopo l'Unita
, Roma, Studium, 1953.
- ^
Giovanni Spadolini
,
Il Tevere piu largo. Da Porta Pia ad oggi
, Longanesi & C., I libri Pocket volume 246, Milano 1970, p.124.