Consiglio presbiterale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Il consiglio presbiterale e un istituto previsto dalla Chiesa cattolica nel Codice di diritto canonico (CIC) ai canoni 495-502 e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ai canoni 264ss. Costituisce una sorta di senato diocesano , essendo formato da alcuni presbiteri che hanno il compito di aiutare il Vescovo nella vita pastorale della diocesi . E un istituto nuovo, sorto in seguito alla rinnovata ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II ; esprime la corresponsabilita dei presbiteri con il vescovo nel guidare la vita della Chiesa.

Funzionamento

[ modifica | modifica wikitesto ]

Il consiglio presbiterale e un istituto importante, al punto che in ogni diocesi la sua costituzione e obbligatoria: dopo la presa di possesso della diocesi, il vescovo ha un anno di tempo per crearlo. In caso di sede vacante , quando cioe la diocesi resta senza il proprio vescovo, il consiglio presbiterale cessa immediatamente e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori .

Ogni consiglio presbiterale viene regolamentato dai relativi canoni del CIC, e soprattutto dal proprio statuto specifico, che deve essere approvato dal vescovo diocesano nel rispetto della disposizioni emanate dalla conferenza episcopale . Lo statuto deve prevedere: la composizione del consiglio (quanti membri eletti, quali e quanti membri di diritto, quanti membri di nomina episcopale diretta); le modalita da seguire per le elezioni; la durata in carica dei membri del consiglio (comunque non superiore a cinque anni); altre norme relative al corretto andamento dei lavori (ordini del giorno, ufficio di segreteria...).

Il consiglio presbiterale e convocato e presieduto dal vescovo, che decide anche quali siano le questioni da trattare (scegliendole personalmente, o piu spesso accogliendo eventuali proposte effettuate dai membri). Spetta ugualmente al vescovo decidere se e come rendere pubbliche le decisioni prese dal consiglio.

Il voto del consiglio e solo consultivo . Il vescovo pero deve avere il suo parere (non il suo consenso) per gli affari di maggiore importanza: la convocazione del sinodo diocesano; i cambiamenti relativi al territorio delle parrocchie ; l'uso delle offerte dei fedeli; la creazione dei consigli pastorali parrocchiali; la costruzione di chiese nuove e la sconsacrazione di chiese vecchie, eccetera.

Potrebbero anche esserci questioni, espressamente indicate dal diritto, in cui il vescovo deve avere il suo consenso: tuttavia, a oggi, il diritto universale non prevede alcun caso di questo tipo.

Composizione

[ modifica | modifica wikitesto ]

Data la sua natura, il consiglio presbiterale della diocesi e composto esclusivamente da presbiteri , che siano legati alla diocesi stessa: per quanto riguarda i preti diocesani, essi devono essere incardinati nella diocesi; per quanto riguarda i preti religiosi (appartenenti a vari istituti di vita consacrata ), essi devono dimorare e svolgere il proprio servizio pastorale al suo interno. A essi va aggiunto, naturalmente, il vescovo diocesano. Anche eventuali vescovi emeriti o ausiliari non sono affatto esclusi.

Il numero totale dei membri del Consiglio e stabilito dallo statuto proprio di ogni singolo Consiglio, considerata l'estensione della diocesi e il numero totale dei presbiteri.

Almeno la meta dei membri deve essere eletta: tutti i presbiteri legati alla diocesi hanno diritto di eleggere e di essere eletti. Il sistema elettorale, disciplinato dagli statuti, dovra essere tale da permettere una effettiva rappresentanza delle diverse zone della diocesi (ad esempio i vicariati ) e dei diversi ministeri esercitati dai presbiteri ( parroco , cappellano ...).

Altri membri entrano a far parte del consiglio presbiterale di diritto, a motivo del proprio ufficio: gli statuti prescriveranno quali siano i membri di diritto (ad esempio il vicario generale , il cancelliere della curia diocesana , il direttore dell'ufficio catechistico, quello della Caritas ...).

Altri membri, infine, possono essere liberamente scelti dal vescovo.

Il Consiglio presbiterale deve essere rinnovato, tutto o in parte, almeno ogni cinque anni.

Ambiti di intervento

[ modifica | modifica wikitesto ]

Come recita il can. 495, il Consiglio presbiterale deve "coadiuvare il vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinche venga promosso nel modo piu efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata". Come ricordato, spetta al vescovo convocare il consiglio e presiederlo, stabilendo anche gli argomenti da trattare. In genere, si trattera di tutte le questioni che abbiano attinenza con la vita della chiesa locale: delle parrocchie, delle iniziative diocesane, del coordinamento tra tutte le forze attive. Sono invece escluse decisioni e definizioni sulla fede e sulla morale , materie riservate ai gradi supremi della gerarchia ecclesiale .

Bibliografia

[ modifica | modifica wikitesto ]
  • G. Sarzi Sartori, Il consiglio presbiterale nelle fonti conciliari della disciplina canonica , in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilita nella Chiesa , Milano 2000, p. 36-80.
  • Codice di diritto canonico commentato , a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale , Milano 2001, Ancora Editrice , p. 443-450.

Voci correlate

[ modifica | modifica wikitesto ]

Collegamenti esterni

[ modifica | modifica wikitesto ]
Controllo di autorita Thesaurus BNCF 2519