Il
consiglio presbiterale
e un istituto previsto dalla
Chiesa cattolica
nel
Codice di diritto canonico
(CIC) ai canoni 495-502 e dal
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
ai canoni 264ss. Costituisce una sorta di senato
diocesano
, essendo formato da alcuni
presbiteri
che hanno il compito di aiutare il
Vescovo
nella vita
pastorale
della
diocesi
. E un istituto nuovo, sorto in seguito alla rinnovata
ecclesiologia
di comunione del
Concilio Vaticano II
; esprime la corresponsabilita dei presbiteri con il vescovo nel guidare la vita della Chiesa.
Il consiglio presbiterale e un istituto importante, al punto che in ogni diocesi la sua costituzione e obbligatoria: dopo la presa di possesso della diocesi, il vescovo ha un anno di tempo per crearlo. In caso di
sede vacante
, quando cioe la diocesi resta senza il proprio vescovo, il consiglio presbiterale cessa immediatamente e i suoi compiti sono svolti dal
collegio dei consultori
.
Ogni consiglio presbiterale viene regolamentato dai relativi canoni del CIC, e soprattutto dal proprio
statuto
specifico, che deve essere approvato dal vescovo diocesano nel rispetto della disposizioni emanate dalla
conferenza episcopale
. Lo statuto deve prevedere: la composizione del consiglio (quanti membri eletti, quali e quanti membri di diritto, quanti membri di nomina episcopale diretta); le modalita da seguire per le elezioni; la durata in carica dei membri del consiglio (comunque non superiore a cinque anni); altre norme relative al corretto andamento dei lavori (ordini del giorno, ufficio di segreteria...).
Il consiglio presbiterale e convocato e presieduto dal vescovo, che decide anche quali siano le questioni da trattare (scegliendole personalmente, o piu spesso accogliendo eventuali proposte effettuate dai membri). Spetta ugualmente al vescovo decidere se e come rendere pubbliche le decisioni prese dal consiglio.
Il voto del consiglio e solo
consultivo
. Il vescovo pero deve avere il suo parere (non il suo consenso) per gli affari di maggiore importanza: la convocazione del
sinodo
diocesano; i cambiamenti relativi al territorio delle
parrocchie
; l'uso delle offerte dei fedeli; la creazione dei
consigli pastorali
parrocchiali; la costruzione di
chiese
nuove e la
sconsacrazione
di chiese vecchie, eccetera.
Potrebbero anche esserci questioni, espressamente indicate dal diritto, in cui il vescovo deve avere il suo consenso: tuttavia, a oggi, il diritto universale non prevede alcun caso di questo tipo.
Data la sua natura, il consiglio presbiterale della diocesi e composto esclusivamente da
presbiteri
, che siano legati alla diocesi stessa: per quanto riguarda i preti diocesani, essi devono essere
incardinati
nella diocesi; per quanto riguarda i preti
religiosi
(appartenenti a vari
istituti di vita consacrata
), essi devono dimorare e svolgere il proprio servizio pastorale al suo interno. A essi va aggiunto, naturalmente, il vescovo diocesano. Anche eventuali
vescovi emeriti
o
ausiliari
non sono affatto esclusi.
Il numero totale dei membri del Consiglio e stabilito dallo statuto proprio di ogni singolo Consiglio, considerata l'estensione della diocesi e il numero totale dei presbiteri.
Almeno la meta dei membri deve essere eletta: tutti i presbiteri legati alla diocesi hanno diritto di eleggere e di essere eletti. Il sistema elettorale, disciplinato dagli statuti, dovra essere tale da permettere una effettiva rappresentanza delle diverse zone della diocesi (ad esempio i
vicariati
) e dei diversi ministeri esercitati dai presbiteri (
parroco
,
cappellano
...).
Altri membri entrano a far parte del consiglio presbiterale di diritto, a motivo del proprio ufficio: gli statuti prescriveranno quali siano i membri di diritto (ad esempio il
vicario generale
, il
cancelliere
della
curia diocesana
, il direttore dell'ufficio catechistico, quello della
Caritas
...).
Altri membri, infine, possono essere liberamente scelti dal vescovo.
Il Consiglio presbiterale deve essere rinnovato, tutto o in parte, almeno ogni cinque anni.
Come recita il can. 495, il Consiglio presbiterale deve "coadiuvare il vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinche venga promosso nel modo piu efficace il bene pastorale della porzione del
popolo di Dio
a lui affidata". Come ricordato, spetta al vescovo convocare il consiglio e presiederlo, stabilendo anche gli argomenti da trattare. In genere, si trattera di tutte le questioni che abbiano attinenza con la vita della chiesa locale: delle parrocchie, delle iniziative diocesane, del coordinamento tra tutte le forze attive. Sono invece escluse decisioni e definizioni sulla
fede
e sulla
morale
, materie riservate ai gradi supremi della
gerarchia ecclesiale
.
- G. Sarzi Sartori,
Il consiglio presbiterale nelle fonti conciliari della disciplina canonica
, in M. Rivella (ed.),
Partecipazione e corresponsabilita nella Chiesa
, Milano 2000, p. 36-80.
- Codice di diritto canonico commentato
, a cura della Redazione di
Quaderni di diritto ecclesiale
, Milano 2001,
Ancora Editrice
, p. 443-450.