Una
associazione
, in
diritto
, indica un
ente
costituito da un insieme di
persone fisiche
o
giuridiche
(gli
associati
) legate dal perseguimento di uno scopo (non lucrativo) comune.
Nell'
ordinamento giuridico
italiano
, l'associazione e una delle forme aggregative disciplinate dalla
legge
, che ne tutela la liberta costitutiva e le forme di attivita. L'associazione ha base personale ed e costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.
Il
comitato
, anch'esso a base personale, si distingue dall'associazione per il fatto di essere costituito per un unico scopo limitato nel tempo, mentre la
fondazione
e caratterizzata esclusivamente dall'elemento patrimoniale. Con il
contratto
associativo (l'atto costitutivo), due o piu
soggetti
si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
L'associazione e la ≪formazione sociale≫ piu ampia ma non e la sola formazione sociale presente nel nostro
ordinamento
. Essa si distingue:
- dalla ≪
riunione
≫ (art. 17
Cost.
, in cui manca il concetto di stabilita e manca un'organizzazione stabile che indirizzi l'attivita delle persone associate),
- dalla ≪
famiglia
≫ (definita dall'art. 29 Cost. come societa naturale, che pure e un nucleo sociale ma formato da persone unite da vincolo di sangue, e percio non tutelato autonomamente, bensi attraverso determinati diritti dei componenti del nucleo stesso anche nell'ipotesi del perseguimento di fini superindividuali familiari),
- dalle ≪rappresentanze organiche di popolo≫ (art. 56-57 Cost., che sono espressione della sovranita popolare e non sono formazioni sociali che operano all'interno della comunita, ma sono organi istituzionali).
- dalla ≪
comunione
≫ (art. 1100
c.c.
che non concepisce la comunione quale gruppo di persone dinamicamente teso al raggiungimento di determinati fini superindividuali di qualsiasi natura, ma piuttosto quale istituto tendente alla statica conservazione del godimento dei beni tra piu persone, il che rievoca la nozione
romanistica
di proprieta plurima integrale).
Il fenomeno della spontanea
organizzazione
di piu persone in gruppi o
collettivita
per il raggiungimento di uno scopo comune e un fenomeno antico, quasi primordiale, ed ha conosciuto uno sviluppo sempre crescente.
Cio nonostante, nell'attuale ordinamento non vi e una
norma
definitoria che descriva la nozione di associazione o di
persona giuridica
: il vigente sistema deriva la sua indifferenza in parte dall'ordinamento
francese
del
XIX secolo
, dove i raggruppamenti sociali erano addirittura osteggiati e si affermava la supremazia dell'
individuo
singolo come titolare di
situazioni giuridiche soggettive
(al contrario del sistema
tedesco
, dove erano disciplinate le persone giuridiche riconosciute e anche quelle non riconosciute).
Solo da pochi decenni si sta rivalutando il ruolo sociale del fenomeno associativo; in particolare, e stata data soluzione al problema della titolarita del patrimonio delle
fondazioni
non riconosciute, quello del riconoscimento dei
partiti politici
e delle associazioni
sindacali
, nonche quello degli acquisti immobiliari dei
comitati
.
Sono elementi generali, comuni ad ogni tipo di associazione:
- elemento soggettivo, costituito da una collettivita di
persone fisiche
che si uniscono in maniera piu o meno duratura per il raggiungimento di un determinato fine. Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari individui tra loro e l'interesse comune che li spinge ad unirsi. Poiche l'art. 18
Cost.
riferisce il
diritto di associarsi
soltanto ai ≪
cittadini
≫, una parte assolutamente minoritaria e risalente della
dottrina
ha ritenuto che la
norma
contenesse una limitazione, ravvisando l'inconfigurabilita delle cd.
≪associazioni di associazioni≫
(numerosi esempi sono da ricercarsi in campo
sindacale
) e l'impossibilita di associarsi per gli stranieri e per gli
apolidi
. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, in virtu del principio di uguaglianza, che le associazioni di associazioni (cd. associazioni di secondo grado) siano ammissibili e siano tutelate dall'art. 18 al pari di qualsiasi collettivita formata da persone fisiche, e cio anche al di fuori del campo sindacale, e che siano fuori dalla tutela costituzionale solo le associazioni straniere composte esclusivamente o prevalentemente da stranieri (mentre sarebbe possibile per lo straniero aderire ad associazioni nazionali).
- elemento teleologico, dato dall'esistenza dello scopo comune (non lucrativo, cooperativo o altro per cui e prevista dalla legge una forma diversa) cui tendono le attivita di tutti i partecipanti. E questo l'elemento fondamentale dell'associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attivita dei singoli, e la causa dell'estinzione (nel momento del suo raggiungimento) della associazione.
- elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in
denaro
, in
prestazione lavorativa
, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune. Un patrimonio e necessario solo per l'associazione riconosciuta.
- elemento materiale, rappresentato dall'
organizzazione
(fissata dagli
accordi
degli associati), cioe dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.
- elemento volontaristico, dato dalla liberta di costituire un'associazione e di aderirvi, e dalla liberta di agire nell'ambito dell'ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi.
La
Costituzione
italiana, all'articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalita. "...i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla
legge
"
[1]
.
L'ordinamento italiano identifica nel
codice civile
due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni:
- associazioni riconosciute come
persone giuridiche
- associazioni non riconosciute come persone giuridiche
Il
Codice civile
del
1942
parla delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un'unica
norma
espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalita solenne dell'
atto pubblico
(ad es. registrata tramite notaio o pubblico ufficiale) per entrambe le figure, poiche senza l'atto pubblico l'ente non puo chiedere il riconoscimento (v.
infra
).
Nessuna forma e invece prevista per l'atto costitutivo di una associazione non riconosciuta. L'atto costitutivo dell'associazione e un atto negoziale, o meglio un
contratto
di natura associativa, che nasce dalla volonta di piu soggetti virtualmente in conflitto tra loro, e le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (trattasi comunque di prestazioni corrispettive).
Non e esclusa la formazione progressiva del contratto associativo, che si ha quando alcuni soggetti promotori preparano il programma della futura associazione, al quale aderiscono altri interessati (anche con
scrittura privata
). Dopo la deliberazione dello
statuto
da parte dell'
assemblea
, si redige l'atto costitutivo in forma solenne (se l'associazione intende chiedere il riconoscimento o il codice fiscale).
Lo statuto contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell'ente (art. 16 c.c.): puo anche mancare, quando tali regole sono inserite nel contratto costitutivo (del quale ha la medesima natura giuridica negoziale), sebbene nella pratica si tenda a distinguere gli elementi essenziali (denominazione, scopo,
patrimonio
, sede, diritti ed obblighi dei soci e criteri di erogazione delle
rendite
) dagli elementi facoltativi (norme relative all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione, alla devoluzione del patrimonio, ecc.).
Le associazioni possono avere caratteristiche e finalita di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc. In generale, si parla di associazione definendo un organismo unitario, formato da almeno 2 o piu soggetti, che viene considerato dall'ordinamento soggetto di diritto, dotato di propria capacita e distinto dagli stessi individui che lo compongono.
In particolare, i
circoli culturali
tendono alla diffusione della
cultura
, delle scienze o delle arti, della
religione
nei suoi vari aspetti, dell'
educazione
, o di elementi specifici di queste od altre discipline
[2]
.
L'elemento caratterizzante e piu rilevante (sotto il profilo socio-economico) dell'associazione e dato dall'autonomia patrimoniale perfetta per quelle riconosciute e imperfetta per quelle non riconosciute:
- Autonomia patrimoniale perfetta
significa che il patrimonio dei componenti e separato da quello dell'ente e che delle
obbligazioni
risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e societa di capitali.
- Autonomia patrimoniale imperfetta
significa che alcune figure associative prevedono una
responsabilita
di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell'associazione. L'autonomia patrimoniale imperfetta e attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) ed alle societa di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci).
L'art. 6 comma 2 L. 383/2000 ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle
associazioni di promozione sociale
risponde innanzitutto l'associazione stessa con il suo
patrimonio
e solo in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome dell'associazione. Viene, percio, modificata la regola valida per le altre associazioni di una responsabilita solidale senza il
Beneficium excussionis
.
Sono quelle associazioni con
personalita giuridica
, vale a dire quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L'acquisizione della personalita giuridica implica l'acquisizione della piena autonomia dell'organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei.
Le associazioni riconosciute, assieme alle
societa
dotate di personalita giuridica, rientrano tra le
corporazioni
, una delle due categorie in cui si classificano tradizionalmente le persone giuridiche nei sistemi di
civil law
, essendo l'altra quella delle
fondazioni
.
La domanda di riconoscimento dev'essere presentata all'autorita competente (definite dal
Decreto del presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto").
Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, modificando la normativa vigente del codice civile, ha stabilito che l'acquisto della personalita giuridica consegua di diritto all'Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto. L'iscrizione, in tal modo, assume valenza di pubblicita costitutiva. La persona giuridica, dunque, puo oggi dirsi costituita non piu a seguito del riconoscimento, ma soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, purche siano osservate: le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilita e liceita dello scopo perseguito e l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.
Si tratta di organismi che godono di una
capacita giuridica
oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno
autonomia patrimoniale
perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di
personalita giuridica
, le cui
responsabilita
in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non iscritti ad essa. L'associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai piu modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari: ad oggi due tra le formazioni sociali piu importanti, ossia i
partiti
e i
sindacati
rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.
Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Gli articoli di riferimento del
codice civile
sono il n. 36, il n. 37 e il n. 38, nonche le indicazioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 recante disposizioni per le organizzazioni di
volontariato
, o i disposti del
D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460 che introduce la categoria di
Organizzazione non lucrativa di utilita sociale
(ONLUS). Per ovviare all'esiguita dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli "accordi degli associati" la definizione dell'ordinamento interno. L'associazione non riconosciuta puo comunque registrarsi presso l'
Agenzia delle entrate
al fine di ottenere vantaggi amministrativi e tributari. La registrazione non e invece necessaria per la richiesta del
codice fiscale
.
Per la revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni senza scopo di lucro, l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della legge 6 giugno 2016, n. 106 conferiscono apposita delega al Governo: essa si inserisce nella riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
[3]
e ne derivera anche il riordino e l'armonizzazione "della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalita di vantaggio"
[4]
.
- ^
Pietro Semeraro,
L'esercizio di un diritto, Milano, 2009, p. 95
.
- ^
Pietro Semeraro,
L'esercizio di un diritto, Milano, 2009, p. 97
.
- ^
In particolare per l’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo della legge 6 giugno 2016, n. 106, "per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita civiche, solidaristiche e di utilita sociale e che, in attuazione del principio di
sussidiarieta
e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualita o di produzione e scambio di beni e servizi".
- ^
Con una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di
vantaggio che tenga conto delle finalita civiche, solidaristiche e
di utilita sociale dell'ente, la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilita
dal reddito complessivo e di detraibilita dall'imposta lorda sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro e in natura, disposte in loro favore, nonche la riforma strutturale dell'istituto della
destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
loro favore: articolo 9 della legge n. 106/2016.
- Massimo Eroli,
Le associazioni non riconosciute
,
Jovene
, Napoli, 1990,
ISBN 88-243-0869-4
- Pietro Semeraro,
L'esercizio di un diritto
, ed. Giuffre, Milano 2000.