Assessore
(dal
latino
assessor
, "chi siede accanto", da
assidere
) indica un
funzionario
incaricato di assistere un superiore nell'esercizio delle sue funzioni.
Il significato concettuale si e evoluto nel corso del tempo; era altresi detto assessore (o
savio
o
consigliere
) il
giurista
al quale il
giudice
si rivolgeva per un
parere
sulla causa da decidere, secondo una prassi invalsa a partire dal
XII secolo
; in eta contemporanea indica una carica politica.
Nei vari
Stati del mondo
ha differenti accezioni, ad esempio per designare i giudici laici che affiancano un giudice togato (ad esempio, gli
assessori popolari
degli
stati comunisti
) o il funzionario che assiste un
giudice
.
[
senza fonte
]
In
Germania
il titolo di
Rechtsassessor
(assessore legale) e attribuito a coloro che hanno superato il secondo degli esami di stato per l'accesso alle professioni legali (
Assessorexamen
), al quale si e ammessi dopo aver superato il primo esame e svolto due anni di tirocinio legale (
Rechtsreferendariat
). Il superamento del secondo esame consente di esercitare la professione di
avvocato
o accedere, nel limite dei posti disponibili, alla carriera di giudice o alla professione di
notaio
.
Nell'ordinamento italiano, dal
1859
al
1907
furono detti
assessori
i due
giudici
togati che affiancavano il presidente della
corte d'assise
, mentre dal
1931
al
1951
si uso lo stesso nome per i cinque giudici laici di questa corte, ora denominati
giudici popolari
e portati a sei. Tuttavia, la figura dell’assessore ? in qualita di giudice laico ? non fu introdotta per la prima volta dal regime fascista, gia la legislazione relativa all’Ordinamento giudiziario coloniale di eta liberale prevedeva tale istituto. Come osservato da Luciano Martone, infatti, gli assessori furono introdotti per la prima volta con il
R.D. 2 luglio 1908, n. 325
(
Concernente il riordinamento giudiziario della Colonia Eritrea
) nei giudizi delle Corti d’Assise in Eritrea: gli assessori previsti erano due (art. 39) e nominati dal Governatore tra i cittadini notabili (art. 43). Siffatta legislazione sara estesa anche nei territori della Somalia (
R.D. 8 giugno 1911, n. 937
Che approva l'ordinamento della giustizia nella Somalia italiana
, vd. artt. 30 ss) e della Libia (
R.D. 20 marzo 1913, n. 289
Col quale vengono approvati gli annessi ordinamento giudiziario e disposizioni relative alle leggi da applicarsi in Libia
, vd. art. 19)
[1]
.
In epoca fascista la figura dell'assessore fu introdotta con il
R.D. 23 marzo 1931, n. 249
(
Ordinamento delle Corti d'assise
) il quale ridefini la composizione e le competenze delle Assise nel nuovo quadro del regime. Il nuovo ufficio dell’assessorato poteva essere ricoperto da tutti quei cittadini in possesso di requisiti specifici, l’art. 4 imponeva di:
a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici; b) avere non meno di 30 anni e non piu di 65 anni d’eta; c) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al
Partito Nazionale Fascista
; d) appartenere ad una delle categorie seguenti: Membri del
Gran Consiglio
, del Senato, della
Camera dei deputati
e del
Consiglio nazionale delle corporazioni
; Membri dell'Accademia d'Italia e soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati nella categoria VI; presidi e rettori delle Provincie; Podesta dei Comuni con piu di diecimila abitanti; autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno; laureati o diplomati in una Universita o in un Istituto d'istruzione superiore; licenziati da un Istituto d'istruzione media superiore, sempre che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo annuo verso lo Stato; presidenti e segretari delle Confederazioni e Federazioni nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonche dei Sindacati nazionali pure legalmente riconosciuti, segretari federali del Partito nazionale fascista e segretari politici dei Fasci dei Comuni con piu di diecimila abitanti.
[2]
Presso ogni
Comune
del Regno, infatti, era cura del
Podesta
redigere la lista con i nominativi di tutti coloro che erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge: iscrivendo i nuovi nominativi e cancellando chi avesse perso i requisiti (art. 7). Entro la fine di agosto di ogni anno, il Podesta doveva inviare tale lista al
Presidente della Corte d’Appello
competente della circoscrizione (art. 8). Quest’ultimo poteva aggiornare la lista inserendo nuovi nominativi ? tra cui coloro che avevano fatto ricorso in caso di mancato inserimento a livello comunale ? e cancellandone altrettanti; da tale lista il Presidente provvedeva a formare tante liste quanti il numero di circoli d’Assise e le trasmetteva al
Ministro della Giustizia
(art. 9). Spettava al guardasigilli, quale ultimo passaggio procedurale, redigere l’elenco definitivo ed approvarlo per poi rispedirlo alle Corti. Quest’ultimo poteva ulteriormente modificare gli elenchi aggiungendo ulteriori nominativi, eventualmente anche tra coloro che erano stati scartati dalla selezione in Corte d’Appello ma che ne avevano fatto esplicita richiesta (art. 10). Gli assessori definitivi erano nominati con decreto reale e rimanevano in carica per quattro anni e, al termine del mandato, potevano essere nominati ulteriormente o scartati in caso di perdita dei requisiti oppure per ragioni politiche (art. 11). L’ufficio di assessore era obbligatorio e richiedeva, all’atto di nomina, la prestazione del giuramento secondo la seguente formula
: Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto
(art. 12).
Attualmente il termine e utilizzato per designare un componente dell'organo esecutivo di un
ente locale
o comunque
territoriale
, in particolare della
giunta regionale
,
provinciale
o
comunale
, diverso dal presidente (che, nel caso del comune, e il
sindaco
). Il termine viene talora utilizzato anche per tradurre la denominazione attribuita in altri ordinamenti a funzionari che hanno un ruolo simile agli assessori degli enti territoriali italiani, quali l'
adjoint
(aggiunto) del sindaco in
Francia
, l'
echevin
o
schepen
(
scabino
) in
Belgio
, il
wethouder
nei
Paesi Bassi
e il
vereador
in
Portogallo
.
Negli
Stati Uniti d'America
l'assessore (
assessor
) e un funzionario locale (della
contea
,
municipalita
ecc.), nominato o elettivo, con il compito di determinare il valore dei beni immobili al fine della loro tassazione.
- ^
L. MARTONE, Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le Colonie del Regno d’Italia, Milano, Giuffre, 2008, pp. 21-25
.
- ^
R.D. 23 marzo 1931, n. 249 (Ordinamento delle Corti d'assise), art. 4.