L'
adozione
e un
istituto giuridico
che permette a un soggetto detto
adottante
di trattare ufficialmente un altro soggetto detto
adottato
come
figlio
, il quale puo assumere il
cognome
dell'adottante.
Una delle prime evidenze storiche dell'adozione risale al
II millennio a.C.
: il
Codice di Hammurabi
, una tra le piu antiche raccolte di leggi conosciute, normava i diritti e doveri degli adottanti e degli adottati
[1]
.
Nella
legislazione
della
Roma antica
la finalita prioritaria dell'
adozione
era quella di assicurare, a chi non aveva figli legittimi o naturali, un successore nel culto religioso degli antenati. Quando cio accadeva, secondo le
convenzioni
utilizzate, il nome dell'adottato diveniva quello completo del padre adottivo piu il suo nome di famiglia.
Il
Codice Napoleonico
normava l'adozione
[2]
ma, tranne casi specifici, non prevedeva l'adozione di minori.
Il primo
codice civile italiano
(
1865
) prevede l'adozione di maggiorenni, specialmente per motivi di merito, mentre per i minorenni regolamenta l'istituto della
tutela
, grazie al quale individui caritatevoli possono curarsi di bambini abbandonati e meritevoli.
Un notevole cambiamento legislativo in materia si ha nel
1967
quando l'aspetto caritatevole della tutela viene trasferito direttamente all'adozione, che diventa specialmente uno strumento per soccorrere l'interesse del bambino in stato di abbandono, trascurando la questione del merito a vantaggio di un generico diritto ad avere una famiglia ritenuta idonea e stabile.
[3]
Per cio che concerne il decaduto diritto nobilare italiano, una norma, vigente solo a partire dal
1926
[4]
e abrogata in seguito alla
nascita della Repubblica Italiana
, prevedeva che i figli adottivi ereditassero il cognome dell'adottante ma non potessero succedere nei predicati e nei titoli nobiliari, fatta salva una nuova investitura da parte del Re.
[5]
Il
Concilio Vaticano II
(18 novembre
1965
), nel decreto
Apostolicam Actuositatem
(apostolato dei
laici
), cita ≪
fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare: adottare come figli propri i bambini abbandonati
≫
[6]
valorizzando l'adozione anche all'interno della
dottrina cattolica
.
Il 29 maggio
1993
viene redatta la
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
nota come
Convenzione dell'Aja
, ratificata dal
Parlamento
italiano con la legge 31 dicembre
1998
, cn. 76. Al centro della convenzione c'e il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perche i minori, dove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all'adozione. L'adozione internazionale viene cosi normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un'≪
opportunita di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non puo essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine
≫ e viene resa piu trasparente e controllata. Non tutti gli stati hanno ratificato questa convenzione, e alcuni Paesi ratificanti hanno sospeso le adozioni internazionali verso i Paesi non ratificanti (per esempio, in
Bolivia
non e piu consentita, salvo casi eccezionali, l'adozione internazionale da parte di cittadini
statunitensi
, in quanto gli USA, a differenza della Bolivia, non hanno ratificato la Convenzione
[7]
). Altri Paesi ratificanti hanno invece firmato accordi bilaterali con Paesi non ratificanti in modo da mantenere comunque garantiti i principi di trasparenza e sussidiarieta ispirati alla Convenzione dell'Aja.
La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che ≪
l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di
figlio
nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il
cognome
≫.
La stessa legge prevede la possibilita di adottare un minore sul territorio nazionale (
adozione nazionale
) o in uno Stato estero (
adozione internazionale
) aderente alla
Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
, oppure in un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilita sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l'altra, ma in alcuni casi il
Tribunale per i minorenni
di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
La
legge 4 maggio 1983, n.184
regolamenta i requisiti sia per l'
adozione nazionale
sia per quella
internazionale
. Nel caso di adozione internazionale lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
- L'adozione e consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni puo essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale
more uxorio
.
- La differenza di eta tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi puo avere una differenza di eta superiore ai 45 anni, a patto che la sua eta non superi i 55 anni. Inoltre il limite puo essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in eta minore, o quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia dagli stessi adottato.
- Gli adottanti devono essere
effettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare
. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli
Enti locali
.
Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, volta a garantire l'interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessita.
L'interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia, e considerato secondario rispetto all'interesse del minore.
La procedura per l'adozione nazionale e quella per l'adozione internazionale, differiscono essenzialmente perche nella seconda attore preponderante e l'autorita del paese straniero del minore, rispetto al quale operano gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione: fornitore di servizi per la coppia italiana che intende adottare e al tempo stesso garante dell'applicazione delle disposizioni dell'autorita estera in Italia.
Il minore e dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, quando e in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, cugini maggiorenni e fratelli maggiorenni) a meno che la privazione sia temporanea e dovuta a impedimenti di forza maggiore.
Il minore che e stato affidato a una
comunita di accoglienza
o si trova in
affidamento familiare
, puo essere dichiarato adottabile nel caso in cui la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino unitamente a un valido rapporto affettivo ed educativo.
I termini
adozione illegale
e
racket delle adozioni
sono spesso usati dai
mass media
per indicare alcuni fenomeni criminali legati al commercio dei bambini.
Nel settembre del
2007
, in un'inchiesta del settimanale
L'Espresso
, e stata segnalata l'esistenza di un racket in
Nepal
dove, secondo il settimanale, molti orfanotrofi privati a fini di lucro toglierebbero i bambini ai genitori naturali con l'inganno per farli dichiarare adottabili.
[8]
Comunque gia dall'11 giugno
2007
, la Commissione per le Adozioni Internazionali italiana aveva annunciato il blocco delle adozioni dal Nepal per consentire la modifica della normativa in modo da renderla piu trasparente, arginare il fenomeno dell'illegalita e renderla cosi conforme ai principi della
Convenzione dell'Aia
.
[9]
[10]
Diritto dell’adottato di accedere alle origini familiari e genetiche
[
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]
L'ammissione del diritto al parto anonimo nella legge italiana fa prevalere il diritto della madre rispetto al diritto del figlio, escludendo a posteriori qualsiasi richiesta del figlio di ottenere informazioni sulla propria genesi familiare e/o genetica.
Tuttavia, a differenza dell'Italia, per il principio del bilanciamento fra due diritti parimenti meritevoli di tutela, alcuni Paesi dell’Europa continentale (Germania, Svizzera, Olanda e Spagna) riconoscono il diritto dell’adottato adulto di accedere alle proprie origini familiari e genetiche
[11]
.
La sentenza n. 278 del 22 novembre
2013
della Corte Costituzionale, ribaltando il proprio precedente indirizzo, ha ammesso che il figlio abbandonato puo conoscere l'identita della madre. Negli ambienti giuridici
[11]
, viene vista come una dichiarazione di parziale incostituzionalita dell'attuale normativa in Italia (l’art. 28 comma 7 della Legge n. 184/1983) che, ancora oggi, non prevede su richiesta del figlio adulto, la possibilita per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, sia pure attraverso un procedimento stabilito da una legge che assicuri la massima riservatezza.
- ^
Codice di Hammurabi
- artt. da 185 a 193
- ^
Codice napoleonico - libro I - titolo VIII - capitolo I
- ^
La legge n. 431/1967 opera delle modifiche nella disciplina codicistica vigente e introduce, nel Titolo VIII del libro I del codice civile, un capo III, contenente circa trenta articoli riguardanti la cosiddetta
adozione speciale
cioe quella finalizzata all'entrata dell'adottando nella famiglia.
- ^
R.D. 16 agosto 1926, n. 1489
- ^
R.D. 7 giugno 1943, n. 652
- ^
(
LA
)
Apostolicam actuositatem
(archiviato dall'
url originale
il 5 giugno 2011)
.
- nel Capitolo III si legge ≪
infantes derelictos in filios adoptare
≫
- ^
(
EN
)
US Department of State - Bolivia intercountry adoption
(archiviato dall'
url originale
il 6 dicembre 2006)
.
- viene testualmente scritto ≪
Bolivia does not allow intercountry adoptions to countries that have not ratified the Hague Convention on Intercountry Adoption, including the United States
≫
- ^
Inchiesta de L'espresso sul racket delle adozioni in Nepal
.
- ^
Adozioni in Nepal (11-06-2007)
(archiviato dall'
url originale
il 3 novembre 2007)
.
- ^
Sara De Carli,
Adozioni in Nepal: sblocco vicino, ma poi il governo salta
, su
vita.it
, 20 settembre 2007.
URL consultato il 18 marzo 2018
.
- ^
a
b
Heidi Barbara Heilegger,
Uomini e donne alla ricerca delle proprie origini: la normativa sull'adozione in Italia e in Europa
, su
genitorisidiventa.org
, 16 marzo 2018.
URL consultato il 18 marzo 2018
.
- Istituto degli Innocenti,
Adozioni internazionali: l’attuazione della nuova disciplina
, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2000.
- Marco Scarpati; Piergiorgio Paterlini,
Adottare un figlio
, Milano, Arnoldo Mondatori, 2000.
- Anna Genni Miliotti,
Abbiamo adottato un bambino: consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo
, Milano, Franco Angeli Editore, 1999.
- Masal Pas Bagdad,
Sono stato nella tua pancia? Come affrontare con intelligenza e creativita le difficolta tra genitori e figli adottivi
, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1997.
- Lamberto Sacchetti,
Il nuovo sistema dell’adozione internazionale: legge 31 dicembre 1998, n. 476
, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 1999.