La storia del
diritto canonico
si estende per tutta la
storia del cristianesimo
. Si ritiene che la prima raccolta ragionata e strutturata di fonti giuridiche canoniche sia il
Decretum
realizzato dal monaco
Graziano (giurista)
intorno al 1140. Per tutta l'
eta moderna
, la fonte principale fu il
Corpus Iuris Canonici
. Con l'avvento dell'eta delle
codificazioni
iniziata nell'Ottocento con il
Codice civile napoleonico
, nella Chiesa cattolica ebbe inizio un vivace dibattito sull'opportunita di procedere anch'essa su questa strada. Si dovette aspettare i primi del
XX secolo
perche
papa Pio X
, favorevole alla promulgazione di un codice e fautore di un ammodernamento della struttura ecclesiastica e della curia romana, affidasse l'incarico di realizzarlo a una commissione pontificia guidata dal cardinale
Pietro Gasparri
. I lavori giunsero al traguardo con la promulgazione del
Codice Pio Benedettino
del 1917 (cosi detto perche elaborato durante i pontificati di Pio X e
Benedetto XV
).
[2]
[3]
Quando
papa Giovanni XXIII
annuncio, nel 1959, il
Concilio Vaticano II
, non manco di indicare come obiettivo contestuale e complementare anche la revisione e l'ammodernamento del codice del 1917, considerato non piu adatto ai tempi. Il Concilio si chiuse nel dicembre 1965, dopo che
papa Paolo VI
aveva promulgato i
documenti
, composti da quattro costituzioni, nove decreti e tre dichiarazioni. Le materie che furono riformate, talvolta in modo assai innovativo, furono molteplici: l'apostolato laico, la disciplina delle
Chiese cattoliche orientali
, il
sacerdozio
, l'ufficio dei
vescovi
, le relazioni con le confessioni non cristiane, la
liberta di religione
e l'educazione dei giovani. Successivamente, pontefice e
congregazioni
emisero vari decreti per porre in atto la volonta conciliare; tutti questi furono poi raccolti nell'
Enchiridion Vaticanum
.
[4]
Negli stessi anni si penso anche ad un progetto di
lex ecclesiae fundamentalis
: il diritto canonico, come gia aveva subito l'influsso dei processi di codificazione propri dell'Ottocento, subiva ora l'influsso proveniente dal modello
carte costituzionali
elaborate nel Novecento. La
lex ecclesiae fundamentalis
, delle quali furono elaborati vari progetti, non venne pero mai promulgata, sebbene molte delle sue norme siano poi state recepite dal codice di diritto canonico, in particolar modo dai canoni sullo statuto fondamentale del fedele.
[5]
I cambiamenti apportati alla Chiesa a seguito del Vaticano II resero il codice del 1917, ancora in vigore, oramai obsoleto e non piu coerente con il nuovo assetto emerso dai lavori sinodali. Ad esempio, la maggior valorizzazione dei laici, l'uguaglianza dei fedeli battezzati, il pieno riconoscimento della separazione tra Chiesa e Stato, erano tutti elementi oramai assodati ma che non trovavano una corrispondenza nel codice incentrato sul ruolo del pontefice e sulla gerarchia ecclesiastica. Pertanto, era evidente la necessita di procedere ad una non facile traduzione dei nuovi aspetti teologici e pastorali verso una loro declinazione giuridica. Tale operazione, che non sara poi esente da critiche, venne affidata ad una commissione di esperti che lavoro sotto il costante controllo dei vertici della Chiesa, che frenarono le prospettive di un decentramento dell'autorita ecclesiastica.
[6]
Tuttavia, nonostante che la
Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo
fosse stata istituita nel marzo del 1963, i lavori veri e propri di revisione furono avviati solo dopo il 1965, in modo che la nuova codificazione potesse effettivamente recepire sul piano normativo le decisioni dell'assise ecumenica.
Alla commissione, composta da quaranta cardinali,
papa Paolo VI
affianco un corpo di settanta esperti di diritto prevalentemente scelti tra il mondo ecclesiastico, ma anche tra i laici. Dopo aver composto i gruppi di studio tematici, nel 1967 vennero approvati i principi direttivi che ottennero anche l'approvazione da parte del
Sinodo vescovile
. Tra il 1972 e il 1978 vennero sottoposti ai vescovi e alle universita pontificie gli schemi di massima che avrebbero retto il nuovo codice.
[7]
Nell'ottobre del 1981 la commissione cardinalizia era pronta, dopo aver accolto alcune osservazioni, per approvare il testo definitivo. Sul soglio pontificio ora sedeva
papa Giovanni Paolo II
, che volle sottoporre il testo ad alcuni esperti di diritto canonico di sua fiducia. Questi apportarono alcune modifiche; altre furono apportate in un successivo passaggio ad una nuova commissione cardinalizia nominata allo scopo dal pontefice. Cosi, dopo una gestazione ventennale e il lavoro di oltre trecento esperti appartenenti a trentuno nazioni di tutti i continenti, il nuovo codice venne promulgato il 25 gennaio 1983, con la
costituzione apostolica
Sacrae disciplinae leges
, da Giovanni Paolo II per la Chiesa cattolica di rito latino che entro in vigore la prima
domenica
d'
Avvento
successiva. Nel discorso del 3 febbraio 1983, sempre Giovanni Paolo II raccomando di leggere il codice in parallelo con i documenti conciliari e, suggerendo l'immagine del triangolo, indico la Sacra Scrittura al vertice, come unica e insostituibile legge fondamentale della Chiesa, e alla base da un lato gli atti del Concilio Vaticano II e dall'altra il codice.
[8]
[9]
Nell'ottobre 2008
papa Benedetto XVI
approvo la nuova legge sulle fonti del diritto per lo Stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il 1º gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei
Patti Lateranensi
l'11 febbraio dello stesso anno. La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventera la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno piu recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia.
[10]
Nel luglio 2013, con
motu proprio
, quale sovrano assoluto,
papa Francesco
ha modificato la parte penale del diritto canonico, che si applica quasi esclusivamente all'interno dello
Stato Vaticano
.
[11]
Il codice di diritto canonico del 1983 consta di 1752 canoni; e diviso in sette "libri", ognuno dei quali e suddiviso in varie "parti", a loro volta suddivise in "titoli", poi "capitoli", e quindi "articoli". A differenza del diritto civile, "articolo" e quindi una sezione, un raggruppamento di alcune norme, e non le norme stesse; la norma particolare infatti e detta canone (abbreviato in "can.", plurale "cann."). I canoni possono essere ulteriormente suddivisi in
commi
, e nel testo la suddivisione e indicata dal carattere "§".
Le grandi sezioni in cui si articola il codice sono le seguenti:
Libro I: Norme generali (Cann. 1-203)
modifica
Include 203 canoni suddivisi in 11 titoli in cui sono contenute le norme generali per l'applicazione e la corretta interpretazione di tutte le successive. Il codice si apre con il delineamento dei suoi confini partendo dal primo canone in cui si dichiara che esso si applica solo alla
chiesa latina
. Successivamente, con il canone terzo si dichiara che con l'entrata in vigore del codice non mutano i concordati stipulati precedentemente con altri stati o societa politiche mentre il successivo salva i diritti acquisiti e i privilegi concessi dalla sede Apostolica tranne quelli espressamente revocati; il canone quinto sopprime le
consuetudini
contrarie alle disposizioni del codice fatta eccezione di quelle che siano ≪centenarie o immemorabili≫ e di quelle ≪fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari≫. Con il sesto canone vengono abrogati il codice del 1917, le leggi contrarie, le leggi penali che non siano riprese e tutte quelle disciplinari non riportante nel codice.
[12]
I canoni successivi definiscono i lineamenti generali delle
leggi
ecclesiastiche, delle procedure, dei decreti generali, dei singoli atti amministrativi, degli statuti e dei regolamenti. Dal canone 96 al canone 123 vengono definite le persone fisiche e
giuridiche
,
[13]
mentre i canoni che vanno dal 124 al 128 danno spazio alla fissazione dei principi generali degli
atti giuridici
definendone la validita, i difetti e i vizi che possono comportarne l'inesistenza, la nullita o la rescissione. Tali disposizioni sono da intendersi generali e quindi applicabili poi a qualsiasi atto o
negozio giuridico
, tuttavia definendone i confini appare chiaro che non tutte le azioni dei fedeli sono considerabili atti giuridici.
[14]
Al titolo VIII, canoni da 129 a 144, si delinea la
giurisdizione
ovvero la "potesta di governo".
[15]
Secondo la dottrina, la potesta appartiene ai ministri i quali successori degli
Apostoli
ai quali venne affidata la missione della Chiesa da parte di
Gesu Cristo
secondo il canone 129 che dichiara ≪sono abili alla potesta di governo solo coloro che sono insigniti dell'ordine sacro≫.
[16]
[15]
Le disposizioni sono tese a definire e circoscrivere le modalita di esercizio, le molteplici funzioni, le potesta delegate e ordinarie e i casi di cessazione.
[17]
I canoni da 145 a 196 del titolo IX trattano degli uffici ecclesiastici proponendo una riorganizzazione sostanziale e soprattutto, sulla scia dell'approccio emerso dai lavori del concilio vaticano II, aprendo alla possibilita di conferirli anche ai fedeli laici e non solamente ai
chierici
come era stato precedentemente.
[18]
Infine, i tre canoni del titolo X (dal 197 al 199) sono dedicati alla
prescrizione
mentre quelli del titolo XI (dal 200 al 203) al computo del tempo.
[19]
Libro II - Il popolo di Dio (Cann. 204-746)
modifica
E il libro piu significativo per una prospettiva teologica; esso include 543 canoni organizzati in tre parti: "I fedeli", "La costituzione
gerarchica
della Chiesa", "Gli istituti di vita consacrata e societa di vita apostolica". Fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, esso segue la prospettiva delineata dalla seconda costituzione conciliare
Lumen Gentium
in cui viene recuperata l'identificazione di origine
biblica
della Chiesa nel
popolo di Dio
, un concetto che era stato progressivamente abbandonato nella lunga
storia del cristianesimo
.
[20]
Ulteriore distacco dall'immediato passato e l'attribuzione del principio di uguaglianza tra tutti i fedeli che sono uniti tra di loro un unico popolo grazie al
battesimo
; la
gerarchia ecclesiastica
e, tuttavia, riconosciuta e considerata lecita nella sua funzione di guida interna ma non deve essere piu percepita come esterna o superiore al popolo dei fedeli.
[21]
Infine, il popolo di Dio e considerato universale in quanto tutti gli umani sono chiamati a farne parte per il raggiungimento della salvezza.
[22]
Nella prima parte, dal canone 204 al canone 329, si tratta dei fedeli. Il fedele viene definito nel canone 204 come ≪coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e percio, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo≫. I fedeli, nella Chiesa universale, si differenziano tra
laici
e
chierici
ovvero i ministri sacri; entrambi possono essere
religiosi
dopo aver professato
voti
o altri vincoli riconosciuti che li hanno consacrati in maniera speciale a Dio. I canoni che si susseguono definiscono dettagliatamente e sistematicamente i rispettivi diritti e doveri di laici e chierici.
[23]
I chierici sono definiti come quei fedeli a cui e stato amministrato l'
ordine sacro
in uno dei suoi tre gradi:
diaconato
,
presbiterato
o
episcopato
. I chierici, numericamente ben inferiori ai laici, compongono la struttura gerarchica della Chiesa.
[24]
Nel corso della
storia del cristianesimo
i laici hanno assunto un ruolo sempre meno attivo nella Chiesa rispetto a quello che avevano ai tempi
delle origini
; questa tendenza si e invertita a partire dalla meta del
XX secolo
e grazie anche al Concilio Vaticano II si e tornati a porre enfasi su di essi affermando che anch'essi sono affidatari della missione della Chiesa.
[25]
Infine, al canone 215 si afferma che ≪i fedeli sono liberi di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carita o di pieta, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; [...]≫ e dal canone 298 al 329 si definiscono con precisioni le norme che regolano tali associazioni prescrivendo che debbano avere tassativamente un proprio statuto un cui viene dichiarato il fine, la forma del governo e che sono, secondo il canone 305, sempre soggette all'autorita ecclesiastica.
[26]
La seconda parte tratta la costituzione gerarchica della chiesa e le chiese particolari (
diocesi
e altre strutture ecclesiali a esse equiparate). I canoni da 331 a 335 sono dedicati al
romano pontefice
≪in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori≫ egli ≪in forza del suo ufficio, ha potesta ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potesta che puo sempre esercitare liberamente≫ quindi in ogni tempo, a piacimento e a suo giudizio insindacabile. Egli inoltre e a capo del
Collegio episcopale
. Secondo il
dogma
dichiarato nel
Concilio Vaticano I
attraverso la costituzione
Pastor Aeternus
il pontefice gode dell'
infallibilita
quando parla
ex cathedra
, ossia come dottore o pastore universale della Chiesa (
episcopus servus servorum Dei
) su temi riguardanti la fede e la morale, quindi con confini circoscritti e definiti.
[27]
Seguono le norme che regolano la sua elezione mentre il canone 332 tratta della
sede vacante
che si puo verificare a seguito della morte o
rinuncia dell'ufficio
del pontefice.
[28]
Il potere assoluto del papa e stato comunque attenuato a seguito del Concilio Vaticano II dando un assetto piu collegiale al governo della Chiesa rafforzando il ruolo del Collegio episcopale, questo delineato dai canoni da 336 a 341. Il collegio e costituito da tutti i vescovi (chierici ordinati con l'
episcopato
) e dal papa; esso e considerato il diretto successore degli Apostoli e pertanto detiene la piena e suprema autorita sulla Chiesa, sebbene questa autorita e presente solo quando esso si trova in
comunione
con il pontefice e solamente quando e riunito in
concilio
, il quale deve essere convocato dal papa e da lui presieduto. In definitiva, il ≪collegio vescovile non puo esistere senza il pontefice e non puo agire senza o contro di lui≫ superando cosi alcune problematiche relative al
conciliarismo
che soprattutto
in eta medievale
avevano creato difficolta.
[29]
I canoni successivi definiscono i
cardinali
(dal canone 349 al 359), la
curia romana
(dal 360 al 361) e i
legati pontifici
(dal 362 al 367).
[30]
Dal canone 368 al 364 vengono trattate le chiese particolari e, nello specifico, nel canone 369 si definisce la
diocesi
come ≪la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio [...]≫; successivamente sono trattati l'ufficio del vescovo, le
conferenze episcopali
, la
curia diocesana
, i
vicari
,...
[31]
. Infine i canoni da 515 a 548 sono dedicati alla
parrocchia
definita dal can. 501 ≪una determinata comunita di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale e affidata, sotto l'autorita del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore≫.
[32]
La terza parte regolamenta i tipi di comunita religiose. Gli
istituti di vita consacrata
trovano la loro regolamentazione dal canone 573 al canone 730 in cui viene definita la differenza tra istituti secolari e religiosi, mentre i canoni successivi fino al 746 trattano le
societa di vita apostolica
.
[33]
Libro III - La funzione di insegnare della Chiesa (Cann. 747-833)
modifica
Il libro III tratta una delle tre missioni della Chiesa delineate dal Concilio Vaticano II, ovvero quella di insegnare; le altre sono santificare e governare. A questo sono dedicati 87 canoni che, a differenza di quelli presenti nel codice del 1917, appaiono arricchiti di aspetti teologici.
[34]
Essi traggono una forte ispirazioni dalle due costituzioni conciliari
Lumen Gentium
e
Dei verbum
.
[35]
Con il canone 749 viene ribadita l'infallibilita del romano pontefice ≪come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede≫, medesima infallibilita del magistero e attribuita anche al Collegio dei Vescovi ≪quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi≫. Nel comma 3 dello stesso canone si precisa che tale infallibilita deve essere espressamente manifestata. Quindi, la fede ha un doppio fondamento: la
rivelazione
fatto storico indubitabile e quindi accettata senza interventi, e la dottrina originata dal magistero della Chiesa.
[36]
Il canone 751 fornisce le definizioni di
eresia
,
scisma
e
apostasia
.
[37]
All'
ecumenismo
, uno dei compiti attribuiti al Vaticano II dal decreto
Unitatis Redintegratio
, e dedicato il canone 755 il quale dispone che ≪spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine e il ristabilimento dell'unita tra tutti i cristiani, che la Chiesa e tenuta a promuovere per volonta di Cristo≫.
[38]
Dal canone 756 al 761 viene trattato il ministero della
Parola divina
e di come la Scrittura e la Tradizione debbano essere trasmesse in particolar modo dai ministri sacri.
[39]
I dieci canoni successivi (762-772) disciplinano la
predicazione
della Parola di Dio, mentre dal 773 all'833 si regolamenta la
catechesi
, l'attivita
missionaria
, le pubblicazioni, l'educazione cristiana in famiglia, le scuole e le universita cattoliche.
[40]
Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa (Cann. 834-1253)
modifica
Il libro IV annovera 420 canoni frutto dello spirito innovatore del Vaticano II che ha appostato sostanziali novita rispetto al codice precedente. La prima parte concerne i
sacramenti
: il ministro di ogni sacramento, la disposizione del ricevente, la sua celebrazione, differenza tra sacramenti normali e generali.
[41]
Del canone 849 a 879 viene trattato il
battesimo
in cinque capitoli che disciplinano: la celebrazione, il ministero, i battezzandi (in cui si afferma ala canon 864 che ≪e capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato≫), i
padrini
e la prova e annotazione del battesimo conferito.
[42]
Nel titolo II, dal canone 879 al canone 896, trova spazio il sacramento della
confermazione
[43]
mentre la celebrazione, riti, tempo e luogo e ministero della
celebrazione eucaristica
si trovano regolamentati nei canoni dall'897 al 958 che compongono il titolo III.
[44]
Il sacramento della
penitenza
trova la sua disciplina al titolo IV composto dai canoni che vanno dal 959 al 997 e che comprendono anche il tema delle
indulgenze
; l'
unzione degli infermi
e invece considerata al titolo successiva dal canone 998 al 1007.
[45]
Al titolo VI (dal canone 1008 al 1054) viene trattato il ministero dell'
ordine sacro
.
[46]
Ben complessa la trattazione del
matrimonio cattolico
che trova la sua disciplina dal canone 1055 al 1165 che compongono il titolo VII del IV libro.
[47]
Dapprima vengono proposte alcune definizioni e successivamente si elencano gli atti di preparazione al sacramento e gli impedimenti per cui esso non possa essere celebrato. Ampio spazio viene dato alla valutazione del consenso dei futuri coniugi e alla forma della celebrazione.
[48]
I capitoli successivi trattano dei matrimoni misti (definiti come quelli fra una persona battezzata nella Chiesa cattolica e l'altra in una Chiesa non in piena comunione con essa), il matrimonio segreto (consentiti ≪Per una grave e urgente causa≫), e gli effetti della celebrazione del matrimonio. Al capito IX si disciplina la separazione dei coniugi, premettendo che ≪Il matrimonio rato e consumato non puo essere sciolto da nessuna potesta umana e per nessuna causa, eccetto la morte≫, considerando i casi in cui vi possa essere lo scioglimento del vincolo o la permanenza di esso. Infine al capitolo X viene disciplinata la convalidazione del matrimonio, prevedendo due soluzioni: la convalidazione semplice o la sanazione in radice.
[49]
La seconda parte (dal canone 1205 al 1243) concerne i sacramentali, l'ufficio divino, i funerali, la devozione ai
santi
, i voti e i giuramenti, la
liturgia delle ore
, la
venerazione
delle sacre immagini e delle
reliquie
, gli
esorcismi
.
[50]
Per ultimo, la terza parte (dal canone 1244 al 1253) presenta i luoghi sacri (
chiese
,
oratori
e cappelle private,
santuari
,
altari
) e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacrati di festa o di penitenza...).
[51]
Libro V - I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310)
modifica
Il libro V legifera sulla
proprieta
della Chiesa in 57 canoni, occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciti e pie fondazioni. Il canone 1254 afferma chiaramente che la Chiesa ha il ≪diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali≫ al fine di sostenere la propria missione; finalita che sono, secondo il comma 2, ≪principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carita, specialmente a servizio dei poveri≫.
[52]
Il
motu proprio
Il diritto nativo
del febbraio 2023 attribuisce alla Curia romana e al Romano Pontefice la titolarita esclusiva dei beni degli enti vaticani, curiali e ad essi collegati.
[53]
Libro VI - Le sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399)
modifica
Seppur, sostanzialmente, nessun canonista abbia mai negato che all'interno del codice vi potessero essere delle norme punitive, fino al Concilio Vaticano II all'interno della Chiesa vi era un acceso dibattito acceso tra coloro che sostenevano la loro applicazione e coloro, la minoranza, che riteneva che non si dovesse farne ricorso. E possibile che le critiche venissero dalla loro esagerata applicazione e in particolare di quelle
latae sententiae
presenti in gran numero nel libro V del codice Pio-Benedettino del 1917.
[54]
Per venire incontro anche a tali istanze, il codice del 1983 ha rivisto la materia a cui e dedicato il VI libro il quale consta di 89 canoni, rispetto ai 220 del V libro del 1917, in cui sono trattate non solo le sanzioni ecclesiastiche, dette
pene canoniche
, ma anche i rimedi penali e le penitenze. La revisione e stata chiaramente improntata verso una mitezza generale e al principio della misericordia cristiana a cui spesso si fa riferimento invitando ad un limitato utilizzo delle pene a favore di strumenti pastorali. Le pene
latae sententiae
sono relegate solamente a pochi casi relativi a delitti gravissimi.
[55]
Al titolo IV, dal canone 1331 al canone 1340, sono elencate le pene ecclesiali: le censure, che sono la
scomunica
, l'
interdetto
e, solo per i
chierici
, la
sospensione
; le pene espiatorie che privano il fedele condannato della possibilita di dimorare in un determinato luogo, di disporre di una data potesta o dispongono il suo trasferimento ad un altro ufficio o lo riducono allo stato laicale; infine, i rimedi penali e le penitenze erogate a ≪colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto≫.
[56]
I rimedi penali previsti sono l'ammonizione e la correzione ma e generalmente accettato che gli organi legislativi inferiori possano anche fare ricorso ad altri secondo il principio pastorale; riguardo alle penitenze, il canone 1340 afferma che ≪puo essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pieta o di carita da farsi≫.
[57]
I titoli successivi, il V e il VI, sono dedicati all'applicazione delle pene e alla loro cessazione, esaminante le circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, distinguendole tra quelle riservate o non riservate alla Santa Sede, e tra quelle
latae sententiae
e
ferendae sententiae
con quest'ultime che devono essere erogate da un giudice o dal proprio superiore.
[58]
Infine, nella seconda parte del libro, vengono esaminate le pene per i singoli delitti: delitti contro la religione e l'unita della Chiesa, contro le autorita ecclesiastiche e la liberta della Chiesa, l'usurpazione degli uffici ecclesiastici, il delitto del falso, delitto contro obblighi speciali, contro la vita e la liberta dell'uomo e le norme generali.
Libro VII - I processi (Cann. 1400-1752)
modifica
Il libro VII presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Importante premessa e che la Chiesa sconsiglia il ricorrere al
processo
se non quando strettamente necessario e, infatti, al canone 1446 si dichiara che ≪tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perche nel popolo di Dio siano evitate, per quanto e possibile, le liti e si compongano al piu presto pacificamente≫ e inoltre ≪il giudice sul nascere della lite [...] non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione≫; tuttavia al canone 1715 si osserva che ≪Non puo esserci valida transazione o compromesso su tutto cio che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente≫.
[59]
Gli altri canoni del libro stabiliscono le regole per i
tribunali
, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l'appello, le procedure amministrative per i tribunali e le regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l'esercizio dell'autorita amministrativa. La legislazione canonica distingue due tipi di processi: il processo contenzioso ordinario e il processo contenzioso orale, quest'ultimo introdotto con il codice del 1983 e disciplinato dai canoni dal 1656 al 1670.
[60]
I canoni successivi, dal 1671 al 1716, trattano dei processi speciali che sono i processi matrimoniali (
dichiarazione di nullita del matrimonio
, cause di
separazione
,
dispensa dal matrimonio rato e non consumato
, processo di
morte presunta
del coniuge) e i processi per la dichiarazione di nullita della
sacra ordinazione
.
[61]
Infine, dal canone 1717 al canone 1731, viene disciplinato il processo penale che prevede l'eventuale irrogazione di una sanzione penale come conseguenza dell'aver appurato un comportamento delittuoso dell'imputato; e dal canone 1732 al 1752 che concludono il VII libro presentando, nella prima parte, il ricorso contro i decreti amministravi, e nella seconda parte la procedura da seguire per la rimozione e il trasferimento dei
parroci
.
[62]